Scatta anche a Cuneo l’ordinanza regionale anti-smog: tutte le restrizioni e info

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Come previsto deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, con cui la Regione Piemonte (in accordo con le altre Regioni del bacino Padano) ha adottato disposizioni straordinarie in materia di qualità dell’aria, recepite dall’Ordinanza n. 523 RORD del 28 luglio 2021 (“Piano d’intervento operativo, inerente le misure per il miglioramento della qualità dell’aria: limitazioni straordinarie della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti definite dalla DGR n. 9 2916 del 26 febbraio 2021”), da oggi, 15 settembre, entrano in vigore alcune limitazioni alla circolazione per i veicoli Euro 3 e Euro 4 (oltre che per gli Euro 1 e 2, già previste).

Di quanto disposto dalla Regione Piemonte attraverso la DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 e di seguito riportato:

1. Limitazioni strutturali previste dalla DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021
A partire dal 1 marzo 2021 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

1.1 divieto di circolazione, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;

1.2 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al
venerdì, dal 1 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, dei
veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a
sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3)
con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso
ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a
sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3)
con omologazione uguale a Euro 5;

1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0:00 alle 24:00, di tutti i giorni (festivi compresi), dal 1 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1;
1.4 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

1.5 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
1.6 divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 1 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.

Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall’1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio
regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i
soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile.

Misure aggiuntive dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022:
2.1 Allerta di 1° Livello – colore “ARANCIO”:
2.1.1 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni (festivi
compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a
sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione
uguale ad EURO 3, 4 e 5;
2.1.2 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 12:30 il sabato e nei giorni festivi,
dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con
omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;

2.1.3 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in
presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed
emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5
stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo
dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

2.1.4 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art.
182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;

2.1.5 introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle
abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
2.1.6 divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi
assimilati, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.

Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera s) del
regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati.

Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
‒ distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
‒ iniezione profonda (solchi chiusi);
‒ sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande,
applicando una delle seguenti tecniche:
spandimento a raso in strisce;
spandimento con scarificazione.

2.1.7 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui
al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato,
contestuale alla distribuzione;

2.1.8 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione
della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di
combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2.2 Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”
In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:
2.2.1 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con
omologazione uguale a EURO 1, 2, 3 e 4 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, il
sabato e nei giorni festivi;
2.2.2 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con
omologazione uguale ad EURO 5 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tutti i giorni;

L’attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo.

Deroghe alle limitazioni di cui ai punti precedenti:
Veicoli esentati dalle limitazioni alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1 e 1.3
– veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni;

– veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

Veicoli esentati dalle limitazioni alla circolazione veicolare di cui ai punti: 1.1 – 1.2 – 1.3 – 2.1.1 – 2.1.2 – 2.2.1 – 2.2.2
– veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso e di Protezione Civile, della Pubblica Amministrazione;
– veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l’abbattimento del particolato;
– veicoli definiti dall’art 54 lett. f) g) e n) e dall’art. 57 del Codice della Strada;
– veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali e qualsivoglia servizio pubblico essenziale;
– veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l’indirizzo nonché l’orario di inizio e termine dell’attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
– veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiari anche il percorso e l’orario (accompagnati da idonea documentazione);
– veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento, dei quali sia
dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili,
(accompagnati da idonea documentazione);
– veicoli utilizzati da sanitari/veterinari/operatori assistenziali in visita domiciliare e/o
ambulatoriale;
– veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da
idonea documentazione);
– veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali (accompagnati da idoneadocumentazione);
– veicoli al servizio delle manifestazioni/fiere regolarmente autorizzate dall’Amministrazione
Comunale;

– veicoli degli operatori/ambulanti che accedono o escono dai posteggi dei mercati (ordinari
settimanali, straordinari e a cadenza mensile) limitatamente alle seguenti fasce orarie:

– dalle ore 6:00 alle ore 8:00 (per allestimento)
– dalle ore 12 alle ore 15 (per disallestimento – mercato solo mattino)
– dalle ore 17 alle ore 19 (per disallestimento – mercato intera giornata);
– veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare il
suolo pubblico, in possesso di regolare licenza ambulante

L’indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:
‒ sito internet di ARPA Piemonte: http://www.arpa.piemonte.gov.it
‒ sito internet del Comune di Cuneo: http://www.comune.cuneo.it

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato ai centri abitati del Comune, così come definito dall’art. 3 comma 1 punto 8) del d.lgs 285/92, fatta eccezione per le seguenti strade principali di attraversamento e di accesso a parcheggi di attestamento o interscambio utilizzabili per facilitare l’accesso alle aree limitate:

Via del Bosco
Via del Passatore
Via San Bernardo
Via Rocca
Via Valle Po
Via Villafalletto
Via Torino
Via Bra
Via Castelletto Stura
Via Savona
Via Spinetta (limitatamente al centro abitato di Spinetta)
Via del Borgo Gesso
Via Bodrero
Circonvallazione Nord
Via Carle
Via Porta di Mondovì
Via Valle Maira
Via della Battaglia
Via del Fontanone
Lungostura John Fitzgerald Kennedy (tratto tra Corso Soleri e Discesa Bellavista)
Corso Guglielmo Marconi (tratto tra Circonvallazione Nord e ingresso parcheggio Piazza Boves)
Corso Francia
Corso Alcide De Gasperi
Via Cascina Colombaro (tratto tra Via degli Artigiani e Corso Gramsci)
Via degli Artigiani
Corso Gramsci
Viadotto Soleri
Piazzale della Libertà
Largo Edmondo de Amicis
Lungostura Ventiquattro Maggio

La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza e
disponibile per consultazione sul sito internet del Comune.

Tutte le informazioni sulle limitazioni e sul sistema Move In sono disponibili alla pagina: https://www.comune.cuneo.it/ambiente-mobilita-e-protezione-civile/ambiente/aria/misure-per-il-miglioramento-della-qualita-dellaria.html