Coronavirus: ecco cosa prevede il decreto “Cura Italia” per le società sportive

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E’ stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale il Decreto noto con il nome di “Cura Italia”, che raccoglie tutte le misure economiche volte a sostenere l’Italia intera, dalle imprese ai dipendenti, passando per privati e società, a seguito dei danni ingenti prodotti dall’emergenza coronavirus.

Ma in quali aspetti riguardano le società sportive dilettantistiche? Il legislatore ha pensato anche al mondo sportivo, come precisato nella premessa, vista l’urgenza di immaginare delle misure che potessero agevolare l’azione delle società.

Nello specifico, la prima misura ha visto l’applicazione della sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inizialmente immaginata esclusivamente per le strutture ricettive e turistiche, anche al mondo sportivo. A precisarlo è l’articolo 61.

Art. 61 – (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)

Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori.

Nello specifico, quindi:

(…) sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualita’ di sostituti d’imposta;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonche’ assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria gia’ versati.

Ci sono però, poi, due altri articoli ad hoc, immaginati esclusivamente per il mondo sportivo. Il primo (Art. 95) prevede la sospensione dei versamenti canoni per il settore sportivo al 31 maggio prossimo, riguardanti l’affidamento di impianti sportivi pubblici sia statali che territoriali.

Il secondo (art. 96) riguarda invece i collaboratori sportivi, prevedendo un’indennità (dal valore complessivo di 50 milioni di Euro per tutto il movimento) per tutti coloro che non abbiano percepito un reddito a causa dello stop forzato ad ogni attività sportiva. Eccoli nello specifico.

Art. 95 – (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)
1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Art.96 – (Indennità collaboratori sportivi)
1. L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.