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Al via il Piano Transizione 5.0

Uno strumento che favorisce la digitalizzazione e la svolta green delle imprese a prescindere dalla dimensione dell’azienda e dal regime adottato

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Il Piano Transizione 5.0 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 19/2024 del 2 marzo 2024 è entrato pienamente nel vivo, ma soprattutto conferma la sua importanza in quanto rappresenta un ulteriore passo verso un’economia sostenibile, evolvendo il concetto di Piano 4.0 e promuovendo gli investimenti in nuove tecnologie digitali volte alla razionalizzazione dei consumi energetici. È dunque evidente che questa novità è un’occasione irripetibile per le imprese che investono in efficienza energetica e puntano all’innovazione! Rappresenta a pieno titolo un approccio di economia circolare che oltre a migliorare l’adattabilità dei processi produttivi pone al centro società e sostenibilità.
Fondamentale risulta dunque programmare tempestivamente gli investimenti da effettuare ed orientarsi nell’iter burocratico potendo così coglierne a pieno tutti i vantaggi.
Dottor Marco Fraquelli, ci aiuta a capire a chi spetta il credito d’imposta Transizione 5.0?
«Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. La norma elenca nel dettaglio i casi di esclusione, tra questi lo stato di liquidazione volontaria o coatta dell’azienda. Il bonus è riconosciuto per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in strutture produttive ubicate nel territorio italiano, a patto che le innovazioni realizzate comportino una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva di almeno il 3%, che sale al 5% se calcolata sul processo programmato per l’investimento».
È corretto assertire che questo bonus rappresenta un potenziamento già previsto nel Piano Nazionale Transizione 4.0?
«Certamente sì. Però occorre rimarcare che rientrano nel credito d’imposta, tra l’altro, entro determinati limiti, anche le spese per la formazione del personale, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie (software per sistemi e piattaforme che monitorano e visualizzano i consumi energetici autoprodotta e autoconsumata, software relativi alla gestione d’impresa) rilevanti per l’attuazione della transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. La condizione è che la formazione sia effettuata da soggetti esterni all’impresa, individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy».
Particolare attenzione è riservata alle soluzioni di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili…
«Vero. È prevista un’agevolazione dedicata agli investimenti in fonti rinnovabili, come ad esempio gli impianti fotovoltaici, che potranno essere agevolati con un credito d’imposta fino al 63%. Il decreto specifica inoltre che il beneficio è subordinato alla presentazione della diagnosi energetica redatta da un Ege e da apposite certificazioni fiscali rilasciate da un valutatore indipendente. Il bonus è pari al 35% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 5% della spesa, per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria».
Qual è il credito d’imposta?
«Il tax credit aumenta e può arrivare fino al 40% e 45% in caso di una riduzione dei consumi energetici superiore al 6% e al 10%. Il risparmio è calcolato su base annua in relazione all’esercizio precedente, per le nuove imprese si tiene conto dei consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale».
Come accedere al beneficio?
«Inviando una richiesta telematica e utilizzando il modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei servizi energetici (Gse) e la documentazione prescritta (comma 11 dell’articolo 38), insieme a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento. Il Gse, controllata la documentazione, invia al Mimit l’elenco delle imprese che possono fruire dell’agevolazione e l’importo prenotato. Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. In attesa della conversione in legge, ovvero entro il 1° maggio, consiglio a tutte le realtà interessate di iniziare a predisporre la diagnosi energetica così da essere pronti all’invio di tutta la documentazione al Gse».

BaNNER
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