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Una sentenza assai rilevante sui buoni postali

La decisione del Tribunale di Milano premia un risparmiatore di Milano, tutelato dall’avvocato braidese Alberto Rizzo

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Michela Guan­tario, giudice del Tribunale di Milano, con una recentissima ordinanza ha riconosciuto il diritto di un risparmiatore a riscuotere gli importi previsti nella tabella posta nel retro del buono postale serie “O/Q/P”, pari a più di 25.000 euro, oltre interessi e spese legali.
Buoni postali e tutela dell’affidamento: come comportarsi se Poste Italiane non paga? Un’ul­teriore indi­cazione sul da farsi è giunta dalla terza pronuncia giudiziale riportata dallo Stu­dio Legale dell’av­vocato Al­berto Rizzo di Bra, la quale può aiutare concretamente le decine di migliaia di risparmiatori che non sanno cosa fare con i loro buoni, nell’ipotesi in cui le Poste si rifiutino di corrispondere gli importi contrattualmente concordati
Il risparmiatore, titolare di un buono postale serie “O/Q/P”, emesso il 3 agosto del 1987, dopo la formalizzazione del reclamo finanziario (cui Poste non aveva dato riscontro) si era rivolto all’avvocato Alberto Rizzo, legale specializzato nella materia del diritto bancario e postale che gli ha consigliato di portare l’intera vicenda all’attenzione del Magistrato meneghino, competente per territorio.
La procedura semplificata seguita, regolata dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, si è svolta nel giro di alcuni mesi e, pochi giorni fa, è arrivata l’attesa decisione, dopo lo svolgimento di una sola udienza.
La dottoressa Michela Guan­tario, nel proprio provvedimento, ha sancito la prevalenza di quanto riportato sui buoni fruttiferi rispetto alle modifiche apportate con decreto ministeriale in epoca antecedente alla firma del medesimo, e senza che a nulla valesse, a tal fine, il timbro apposto da Poste.
Quest’ultimo, infatti, prevedeva gli interessi dovuti esclusivamente per i primi venti anni di validità del titolo, non prendendo in considerazione gli interessi da corrispondersi in favore del titolare per gli ultimi dieci anni.
Con l’ordinanza emessa nelle scorse settimane Poste Italiane è stata condannata a rimborsare al risparmiatore, assistita dall’avvocato braidese Alberto Rizzo e dal collega torinese Fabio Scarmozzino, gli interessi previsti sul buono per gli ultimi dieci anni di validità del titolo, e non quelli inizialmente riconosciuti da Poste, oltre agli interessi e alle spese legali.
Il Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto del risparmiatore pugliese, residente a Milano, a riscuotere gli importi riportati nella tabella collocata sul retro del buono di cui era titolare, per una differenza di oltre 25.000 euro, rispetto all’importo già corrisposto da Poste, pari a 23.666,87 euro
Le conseguenze per i risparmiatori sui buoni postali e tutela del loro affidamento sono di non poco conto. Si tratta di un’importante decisione per le decine di migliaia di titolari dei buoni postali che in questi anni, decorsi i trent’anni dalla sottoscrizione, si recano presso gli uffici postali e che ignari dei loro diritti, si vedono riconoscere importi inferiori rispetto ai rendimenti previsti negli stessi.
«È fondamentale che ogni persona in possesso di un buono postale emesso dopo il giugno del 1986 lo faccia esaminare, per capire se ha diritto a ricevere un importo maggiore rispetto a quanto determinato da Poste», avverte l’avvocato Alberto Rizzo. «E questo anche se il buono è già stato incassato, purché non siano decorsi più di dieci anni da tale momento. Inoltre, l’ordinanza è particolarmente significativa per tutti i titolari dei buoni che, percorsa con successo la via dell’Abf (Arbitro Bancario Finanziario, un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. ndr), si sono trovati di fronte al dichiarato inadempimento delle Poste, contrarie a pagare le somme stabilite dall’arbitro. È un precedente che, molto probabilmente, convincerà tantissimi risparmiatori a procedere per la tutela dei loro diritti, in tutte le sedi giudiziarie competenti», conclude il legale braidese.

BaNNER
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