Val Maira in campo senza giovani per 10′: il Bandito vince a tavolino 3-0

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Si è concluso con un 3-0 a tavolino il ricorso portato dal Bandito dopo la gara del 3 marzo contro il Val Maira: il club braidese infatti ha presentato reclamo dopo che, a seguito di una sostituzione avvenuta al 25′ della ripresa, gli ospiti erano rimasti senza giocatori giovani, come imposto da regolamento, per circa 10 minuti.

 Il Consiglio Direttivo ha accolto la richiesta e deciso per la vittoria del Bandito ribaltando il 3-4 finale del campo. Ecco nel dettaglio la delibera:

 

La società ASD BANDITO, con raccomandata spedita il 4/3/2017, ha inteso proporre nei termini e con le modalità di rito reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe. La reclamante si duole che la controparte ASD VAL MAIRA, durante il secondo tempo, sia rimasta in campo senza alcun giocatore “giovane”, come imposto dalla normativa vigente. Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Dall’esame degli atti ufficiali emerge infatti che la società Val Maira schierava, ad inizio gare, come UNICO giovane ARNEODO GIORGIO (22/02/1995) ed al 25º del secondo tempo lo sostituiva con COERO BORGA MASSIMO (03/11/1985).

 

In tal modo è stata violata la disposizione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale che ha deliberato “…..che nella stagione 2016/2017 le società di Seconda categoria dovranno utilizzare in ciascuna gara e per l’intera durata della stessa almeno un calciatore nato dal 1/1/1993 in poi ….” (C.U. nº1 del 1/7/2016 punto 1.4). Il non aver rispettato tale disposizione ha inficiato la regolarità della gara e non può avere valenza alcuna il fatto che, dopo circa dieci minuti, sia stata effettuata una nuova sostituzione ripristinando così la presenza in campo di un calciatore “giovane”.

 

Atteso quanto in premessa ed in applicazione dell’art. 17 comma 5 del C.G.S. pertanto, SI DELIBERA
– di accogliere il reclamo presentato dalla società Bandito assegnando gara persa alla società Val Maira con il seguente risultato: BANDITO – VAL MAIRA 3-0
– di nulla disporre circa la tassa reclamo, peraltro non versata, in ragione dell’accoglimento dello stesso.
– quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº67 del 9/03/2017.