Promozione: Boves MDG-PancalieriCastagnole 3-0 a tavolino | Accolto il ricorso della società rossoblu: punita la presenza irregolare dello squalificato Cambria

0
409

Il Boves MDG sale a quota 3… a tavolino. Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo, della società rossoblu per la presenza in campo di un giocatore, Christian Cambria nel corso della sfida pareggiata 2-2 con il PancalieriCastagnole nella prima giornata di Promozione.

Il calciatore in questione, che aveva da scontare una squalifica presa al termine dello scorso campionato (con la maglia del Borgaretto), è stato regolarmente schierato dal 1′ da mister Viale, causando così l’immediato ricorso bovesano con conseguente verifica della Disciplinare. Risultato? 3-0 a tavolino per i rossoblu che, così, si prendono l’intera posta in palio, nonostante un tentativo di controreclamo dei torinesi.

 

Inoltre, il Giudice Sportivo ha deciso di comminare un’ammenda di 150 euro al Castagnole, di inibire il dirigente responsabile Paolo Ghiringhelli fino al 17 novembre e di infliggere un’ulteriore giornata di squalifica allo stesso Cambria. Ecco nel dettaglio le motivazioni:

 

La società ASD BOVES MDG, con raccomandata spedita il 7/9/2015 ed anticipata via telefax sia a questo Giudice che alla controparte, ha inteso proporre reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe postulando la posizione irregolare del giocatore CAMBRIA CHRISTIAN (Pancaliericastagnole) partecipante alla stessa benchè in costanza di squalifica. La società PANCALIERICASTAGNOLE,nel contempo, ha confermato il ricevimento di copia del reclamo via fax, ma eccepisce che la comunicazione riporta un errore nell’indirizzo (sia di via che di Comune) per cui la lettera raccomandata non perverrà mai loro. Per tale motivo chiede di “valutare se esistano i presupposti per rigettare il reclamo per procedura irregolare”.
La richiesta è pretestuosa a fronte della stessa ammissione di aver ricevuto copia del reclamo con relative motivazioni che, oltre tutto, riconosce fondate. Passando all’esame del merito del gravame, effettuate le debite verifiche lo stesso risulta fondato e meritevole di accoglimento. Infatti il succitato Cambria Christian (04/04/1985), tesserato nella scorsa stagione per la società Borgaretto Calcio, risulta essere stato ammonito e conseguentemente squalificato per una gara per recidiva in ammonizione (IV Infrazione) in occasione dell’incontro BORGARETTO CALCIO – LIBARNA del 3/5/2015. Trattandosi dell’ultima gara della scorsa stagione la squalifica residua andava scontata nella nuova società di appartenenza, nella prima gara del campionato attuale e cioè proprio in quella oggetto del presente reclamo (art.22 comma 6 del C.G.S.). Atteso pertanto che il Cambria non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto, risulta infatti indicato in distinta con il nº10, in applicazione dell’art.17 comma 5 lettera a) del C.G.S., SI DELIBERA – di accogliere il reclamo proposto dalla società Boves assegnando gara persa alla società Pancaliericastagnole con il seguente risultato: BOVES MDG – PANCALIERICASTAGNOLE 3-0 – di comminare alla società Pancaliericastagnole l’ammenda di euro 150,00 – di inibire fino al 17/11/2015 il dirigente responsabile che ha sottoscritto la distinta signor GHIRINGHELLI PAOLO – di squalificare per UNA ULTERIORE gara il giocatore CAMBRIA CHRISTIAN – di nulla disporre circa la tassa reclamo in ragione dell’accoglimento dello stesso.”