Burrascoso post-partita in Under 15: maxi-squalifica per un dirigente accompagnatore del Sommariva Perno

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Una stangata che, verosimilmente, rischia di precludere il prosieguo della carriera sportiva del direttore interessato.

E’ costata cara a S. V., dirigente accompagnatore dell’Under 15 provinciale del Sommariva Perno, la presunta follia compiuta nel post-partita della gara di campionato contro l’Atletico Racconigi: cinque anni di squalifica (fino al 30 novembre 2026!) e la “preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC”.

Questa la motivazione:

“Per condotta violenta nei confronti dell’arbitro. Espulso durante la gara per proteste, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco e colpiva con una testata ed attingeva con tre sputi al viso il Vicepresidente della Società Atletico Racconigi che era entrato all’interno del recinto di gioco per chiedere chiarimenti sul comportamento di un giocatore che al termine della partita aveva sporcato i sedili delle panchine (il Vicepresidente non risultava in distinta ed è stato in seguito identificato dall’arbitro). Da questo scaturiva una rissa fra i giocatori delle due squadre che si spintonavano a vicenda diverse volte, mentre i presenti
cercavano di allontanarlo dal Vicepresidente e calmavano la rissa facendo rientrare tutti i giocatori negli spogliatoi.

A questo punto l’Arbitro accompagnava il Vicepresidente verso gli spogliatoi e mentre stava per raggiungerli veniva colpito alle spalle con un forte pugno alla nuca che lo faceva accasciare a terra con nausea e mal di testa e dove rimaneva sdraiato per alcuni minuti. L’aggressore veniva bloccato con forza e portato all’esterno dell’impianto. L’arbitro rientrava nello spogliatoio con il supporto dei dirigenti della Società Atletico Racconigi e mentre rientrava in sede, lamentando ancora nausea e mal di testa, si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pinerolo dove gli veniva riscontrato un leggero trauma cranico e quindi dimesso con le opportune istruzioni per il suo caso.

La sanzione irrogata andrà considerata ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla delibera n. 104 del Consiglio Federale FIGC del 17/12/2014, come previsto dall’art. 16 comma 4bis del CGS nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U. n. 256/A del 27/01/2016)”.