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Ticket per reddito: prorogati al 31 marzo 2020 i certificati di esenzione

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La regione Piemonte ha confermato fino al 31 marzo 2020 la validità dei certificati di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la specialistica riguardanti le seguenti categorie.

E01 cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98 (il minore al compimento del sesto anno non potrà più usufruire di tale esenzione);
E03 titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico;
E04 titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico.

Si precisa che l’esenzione E05 per la spesa farmaceutica non è più necessaria in quanto la Regione Piemonte ha abolito la compartecipazione alla spesa fissa sui farmaci. Istruzioni per l’uso.

CHE COSA DEVE FARE CHI E’ IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE CON CODICE E02 CON SCADENZA 31 MARZO 2019?
L’avente diritto (disoccupato, iscritto al Centro per l’Impiego – non in cerca di un primo lavoro, e suoi familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico) deve rinnovarlo, recandosi presso uno degli sportelli di “Scelta/Revoca” delle sedi territoriali dell’ASL per rendere autocertificazione sul relativo reddito o inviando la relativa autocertificazione sul reddito, compilata e sottoscritta, tramite persona di fiducia munita di documento di identità del sottoscrittore e di delega. (Riferimento al reddito complessivo familiare lordo dell’anno precedente).

COME SI UTILIZZA IL CERTIFICATO DI ESENZIONE?
Il certificato è esibito al Medico di Famiglia o ad altro Medico prescrittore che provvederà a trascrivere il codice di esenzione sulla ricetta di prescrizione.

AVVERTENZE
1. Si precisa che, in caso di eventuale perdita dei requisiti reddituali che danno diritto all’esenzione, l’assistito è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ASL per la cessazione del diritto all’esenzione e, comunque, a non avvalersi più di tale diritto e, pertanto, a non utilizzare più il certificato di esenzione per reddito.
2. Si ricorda che eventuali abusi di utilizzo del certificato di esenzione, in carenza dei requisiti prescritti dalla legge, comporta responsabilità amministrative e penali, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

c.s.

BaNNER
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