Promozione: confermato il campo, il Giudice respinge il reclamo della Saviglianese contro il Busca | La questione era nata da un refuso in distinta del nome di Nasta

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Respinto il reclamo e confermato il 4-0 maturato sul campo. Questa la sentenza del giudice sportivo in merito al ricorso mosso nei giorni scorsi dalla Saviglianese contro il Busca, per via di un refuso nella compilazione della distinta grigia, con il nome di Nasta che era stato erroneamente inserito con “Jacopo” e non con “Iacopo”.

 

Questo quanto apparso nel comunicato ufficiale:

 

“Il Giudice Sportivo Territoriale,
– visto il reclamo, ritualmente pervenuto al Giudice Sportivo in data 30 Marzo 2018 e inoltrato in pari data alla società avversaria a mezzo raccomandata a/r, presentato dalla USD SAVIGLIANESE, con il quale quest’ultima lamentava l’inserimento in distinta nonché lo schieramento in campo, nella gara del Campionato Promozione disputata in data 25 Marzo 2018, da parte della ASD BUSCA CALCIO del giocatore, Sig. NASTA Jacopo, il quale non sarebbe in regola con il tesseramento per la predetta società;
– considerato che, dall’esito dei controlli effettuati presso l’Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale di competenza, il predetto giocatore è risultato regolarmente tesserato per l’ASD BUSCA CALCIO a partire dal 25 Agosto 2017 con il nominativo NASTA Iacopo;
– trattandosi pertanto di mero refuso relativo alla redazione della distinta di gara; 

 

DELIBERA
– di respingere il reclamo ritenendolo privo di fondamento; – di disporre l’omologazione della gara con il risultato conseguito sul campo: SAVIGLIANESE – BUSCA CALCIO 0 – 4
– di sanzionare la società BUSCA con l’ammenda di euro 100 per non aver correttamente redatto la distinta di gara
– di disporre l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata;
– negli appositi paragrafi vengono riportati i provvedimenti assunti per quanto in atti”.

 

Redazione Sportiva Ideawebtv.it