Precisazioni sulle nuove disposizioni codice della strada

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Il Comando di Polizia Municipale visti gli allarmismi sulle ultime novità ritiene necessario chiarire alcuni aspetti della novità

Mercoledì 5 novembre 2014 – 10.30

Considerato che le disposizioni dell’articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada che hanno efficacia dal prossimo 3 novembre 2014 e visto che le informazioni generiche diffuse dalla stampa hanno creato inutili allarmismi nella cittadinanza, che si è rivolta al Comando di Polizia Municipale preoccupata dalle notizie riportate dai Media, è necessario chiarire alcuni aspetti della novità.

 

In primo luogo, l’articolo 94, c. 4-bis riguarda l’obbligo di registrazione nell’anagrafe dei veicoli gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (e non nel P.R.A.) dei dati di colui che abbia la disponibilità per una periodo superiore a 30 giorni di un veicolo intestato ad altro soggetto.

 

L’obbligo non riguarda il nucleo familiare convivente.

 

Lo stesso articolo prescrive anche l’obbligo di registrare ogni variazione dell’intestatario diversa dal cambio di residenza/sede o di proprietà che sono già oggetto della prescrizione dell’articolo 94, commi 1 e 2. (es. variazione della toponomastica, ovvero delle generalità della persona, o della denominazione della società che non diano luogo a un diverso soggetto giuridico).      

 

La registrazione della disponibilità o della variazione prevista dal comma 4-bis dell’articolo 94 deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell’atto che ha dato luogo alla nuova disponibilità o variazione dell’intestatario.     

   

L’inosservanza della prescrizione è sanzionabile solo per atti posti in essere dal 3 novembre 2014.   

     

In sostanza, l’accertamento potrà avvenire, di norma, solo in base a contratti di locazione (es. veicoli a noleggio), comodato,  o altre forme contrattuali, dalle quali sia ricavabile la sussistenza di una disponibilità del veicolo superiore a 30 giorni (sempre per atti conclusi dal 3 novembre p.v.). 

      

Il responsabile della violazione è l’avente causa (cioè colui che ha il veicolo nella disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni e che deve curare la registrazione e l’aggiornamento della carta di circolazione) e non il conducente, salvo sia egli stesso l’avente causa.    

 

Per ogni approfondimento e dettaglio tecnico il Ministero ha emanato: 
> la circolare prot. n. 15513 del 10/7/2014
> la circolare prot. n. 23743 del 27/10/2014.