Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita, Nicola Princi e Cristina Massaccesi assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 11, 12 e 13 Marzo 2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.
Ricevuto il ricorso presentato dalla Società A.C. SANTOSTEFANESE avverso la regolarità della partita disputata in data 2/03/2025 contro la Società ASD CITTA’ DI CASALE, valida per il Campionato di Promozione, Girone D, s.s. 2024/2025, con il quale la Società ricorrente lamenta lo schieramento in campo, da parte della Società avversaria, del giocatore Christian Ventre, asserendo che quest’ultimo sarebbe stato in posizione irregolare in quanto tesserato in data 23/01/2025 dalla ASD CITTA’ DI CASALE come quarta Società e dunque in violazione dell’art. 95, comma 2, NOIF;
– rilevato che il procedimento è stato introdotto regolarmente, in quanto il ricorso è stato depositato presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta a mezzo PEC in data 5/03/2025 ed in pari data trasmesso a mezzo PEC alla Società avversaria, ed è stato preceduto dal prescritto preannuncio depositato e trasmesso sempre a mezzo PEC in data 3/03/2025;
– effettuati i dovuti approfondimenti con l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale, è emerso che in relazione alla posizione del calciatore Christian Ventre è stato reso – in data 29-30/01/2025 e quindi prima della sua convocazione e del suo schieramento in campo nella partita oggetto di reclamo – parere interpretativo del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta e della LND in base al quale il tesseramento per la Società ASD CITTA’ DI CASALE deve ritenersi il terzo tesseramento effettivo avvenuto nel corso della corrente stagione sportiva, con conseguente posizione regolare del calciatore ai sensi dell’art. 95, comma 2 NOIF;
– ritenuto pertanto che il giocatore Sig. Christian Ventre avesse pieno titolo per prendere parte alla gara in oggetto, DELIBERA
– di respingere il ricorso della Società A.C. SANTOSTEFANESE, per le ragioni espresse in parte motiva, omologando il risultato raggiunto in campo: ASD CITTA’ DI CASALE – A.C. SANTOSTEFANESE 2 – 1.