Eccellenza B: il Giudice Sportivo Territoriale omologa lo 0-3 per Pro Dronero-Luese Cristo Alessandria

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Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita, Nicola Princi e Cristina Massaccesi assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 11, 12 e 13 Marzo 2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

– Visto il referto relativo alla partita ACD PRO DRONERO – LUESE CRISTO ALESSANDRIA, in
calendario per il giorno 9/03/2025 e valida per il Campionato di Eccellenza, Girone D, s.s. 2024/2025, dal quale risulta che la partita non è stata disputata in ragione della non regolarità del campo di gioco;

– evidenziato nello specifico che a seguito di riserva scritta presentata prima dell’inizio della partita dai Dirigenti della Società ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA, avente ad oggetto la dimensione delle porte, l’arbitro procedeva unitamente ai suoi assistenti ed ai Dirigenti della Società ACD PRO DRONERO alla misurazione delle stesse, rilevando che le altezze dai bordi inferiori delle traverse al suolo erano pari per una porta a 2,35 m dal suolo e per l’altra un’altezza a 2,39 m dal suolo, contro la misura regolamentare di 2,44 m, e che l’intervento posto in atto dalla Società (che decideva di scavare il terreno invece di sollevare i pali delle porte) non portava ad un risultato utile, dato che le altezze delle porte restavano pari rispettivamente a 2,40 m e 2,41 m, con alcuni punti in cui la misurazione
risultava pari a 2,39 m. Inoltre, l’intervento di scavo del terreno in corrispondenza delle porte comportava una disomogeneità del manto erboso, disconnesso e non in piano, oltre alla mancanza di regolare tracciatura delle linee perimetrali del campo;

– rilevato quindi che nel termine regolamentare pari ad un tempo di gioco la Società ACD PRO DRONERO non riusciva a ripristinare la regolarità del campo e delle porte, e ritenuta pertanto la sua esclusiva responsabilità per il mancato svolgimento dell’incontro;

– visto l’art. 10 C.G.S. DELIBERA di sanzionare la Società ACD PRO DRONERO con la sconfitta a tavolino, omologando il seguente risultato: ACD PRO DRONERO – LUESE CRISTO ALESSANDRIA 0 – 3