Promozione C, Giudice Sportivo. L’esito del reclamo presentato dall’Atletico Racconigi post Pedona

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Reclamo della società A.S.D. ATLETICO RACCONIGI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 75 del 6/02/2025, Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita ATLETICO RACCONIGI – PEDONA BORGO S.D. disputata in data 2/02/2025 nell’ambito del Campionato di Promozione, girone C.

Con due distinti reclami, inoltrati in data 7/02/2025, la società A.S.D. ATLETICO RACCONIGI impugna i provvedimenti del giudice sportivo che comminano la squalifica, rispettivamente, per 4 gare al giocatore MANCUSO MARCO poiché “dopo essere stato espulso per condotta violenta per aver colpito in maniera volontaria con una manata un giocatore avversario, si dirigeva verso l’assistente arbitrale n. 2 e nei confronti di quest’ultimo teneva una condotta gravemente irriguardosa, anche ponendo le mani contro lo stesso per mostrare plasticamente il gesto che avrebbe compiuto nei confronti del giocatore avversario”, e per 3 gare al giocatore ABAS KELVIN EBUBECHU “per condotta
violenta consistita nel colpire con un pugno da tergo un giocatore avversario durante una mass confrontation seguito ad una precedente espulsione”.

Per quanto riguarda il giocatore Mancuso, nel reclamo la società evidenzia che quest’ultimo
interveniva in difesa di un proprio compagno di squadra destinatario di una grave provocazione con insulto a sfondo razzista per separare e allontanare lo stesso compagno dall’avversario. Successivamente, il direttore di gara richiamato dall’assistente provvedeva giustamente ad espellere il giocatore, il quale, sorpreso dalla decisione dell’arbitro, si avvicinava all’assistente mimando il gesto compiuto senza alcuna intenzione aggressiva. A seguito dell’espulsione si allontanava dal terreno di gioco senza ulteriori proteste e, al termine della gara, dimostrava dispiacere e ravvedimento per il gesto compiuto scusandosi con i dirigenti della squadra ospite e con quelli della sua squadra, pur ritenendo il suo comportamento “doverosamente e moralmente valido”.

Per quanto riguarda il giocatore ABAS KELVIN EBUBECHU, con il reclamo la società evidenzia che, durante la partita, il giocatore riceveva una grave e reiterata offesa a sfondo razzista da parte di un avversario alla quale reagiva impulsivamente colpendolo con un pugno da tergo. Il giocatore, a seguito dell’espulsione, abbandonava in lacrime il campo in preda allo sconforto e, al termine della partita, si dimostrava affranto e pentito per aver reagito impulsivamente alla provocazione anziché segnalare al direttore di gara l’accaduto chiedendo di fermare l’incontro. Per entrambi i giocatori la società chiede una riduzione della squalifica. Preliminarmente si osserva che, trattandosi di ricorsi redatti dalla medesima società in relazione alla stessa partita e considerato che si riferiscono sostanzialmente ad un unico episodio, viene disposta la riunione e la trattazione unitaria.
La motivazione che ha generato la condotta tenuta dai giocatori espulsi, in questa sede, non può essere approfondita e pertanto la decisione deve fondarsi sul contenuto del referto arbitrale, che non fa menzione di tale provocazione a sfondo razziale, se non perché riferita dallo stesso MANCUSO all’assistente dell’arbitro.
Ciò posto, proprio in considerazione di quanto descritto nel referto, è verosimile che a scatenare la condotta violenta del giocatore ABAS KELVIN EBUBECHU sia stata una provocazione che, in quanto tale, è in grado di attenuare, unitamente alle scuse manifestate nel corpo del reclamo, la gravità del fatto. Pertanto, appare ragionevole, a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’articolo 13, co. I, lett. a), e 13, co. II, C.G.S., la riduzione della squalifica a due 2 gare effettive.

Discorso diverso deve svolgersi per il giocatore MANCUSO MARCO in quanto non è stato diretto destinatario dell’insulto e, secondo il referto arbitrale, “partiva dalla difesa per andare all’altezza del centrocampo per colpire un avversario al viso a pallone non in gioco”. Tale gesto innescava una mass confrontation tra i giocatori delle diverse squadre, con intervento sul terreno di gioco anche dei rispettivi allenatori. Successivamente all’espulsione per la condotta violenta, il giocatore MANCUSO teneva un comportamento inopportuno nei confronti dell’assistente dell’arbitro, a cui ha posto fine solo l’intervento del suo capitano. Peraltro, nel corpo del reclamo, il giocatore non manifesta alcun pentimento per l’accaduto e le scuse formulate nei confronti dei dirigenti della squadra avversaria –
ribadendo tuttavia la convinzione di aver tenuto un comportamento moralmente valido – non permettono di comprendere alcun ravvedimento per la condotta tenuta. Da ciò consegue che la squalifica inflitta è equa e proporzionata al comportamento complessivo del giocatore.

P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta al giocatore ABAS KELVIN EBUBECHU a 2 gare effettive; rigetta nel resto il reclamo e pertanto conferma la squalifica di 4 gare inflitta al giocatore MANCUSO MARCO.