Respinto il controricorso dell’Infernotto: si ri-gioca la gara con il Pedona

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In foto, l'Infernotto 2022/23

Ora, la lunga querelle dovrebbe essere finita. Alla fine, Infernotto-Pedona, gara valida per il campionato di Promozione Girone C si dovrà giocare nuovamente.

Sospesa una prima volta a mezz’ora dalla fine per maltempo e poi completata 15 giorni dopo con la vittoria bargese per 3-1, la partita era poi finita in un lungo tira e molla. All’origine della contesa, il ricorso presentato dai borgarini per la mancata espulsione di Romagnini, ammonito nel primo spezzone di gara e poi nuovamente nel secondo, senza però essere allontanato dal campo.

Il giudice sportivo aveva constatato l’errore tecnico arbitrale, ma i biancorossi avevano presentato controricorso, adducendo anche come motivazione il fatto che all’arbitro non era stato consegnato nessun referto nel pre-partita.

Nulla da fare, però: dopo una lunga valutazione, il tribunale ha confermato il primo verdetto e la gara andrà ripetuta. Ecco le motivazioni:

“(…) Correttamente la reclamante ha indicato nell’art. 33 comma 4 Reg. LND la norma di riferimento per la valutazione del caso, omettendo tuttavia di considerare che, nella previsione normativa, la gara interrotta e ripresa in altra data viene considerata come un’unica gara, tant’è che, ad esempio, l’incontro riprende al medesimo minuto e nella stessa situazione di gioco in cui è stata disposta la sospensione e non possono essere schierati nella prosecuzione calciatori squalificati per la prima partita mentre possono prendervi parte giocatori squalificati successivamente alla prima frazione.

In altre parole, il tempo intercorrente tra la prima e la seconda parte di gara viene equiparato all’intervallo tra il primo ed il secondo tempo di una normale partita. Nel caso di specie, all’arbitro della prosecuzione non è stato trasmesso l’elenco degli ammoniti ed
espulsi relativo al primo referto del 9 10 22, il che ha determinato un errore tecnico in quanto il ROMAGNINI, ammonito sia nella partita interrotta sia nella prosecuzione, andava espulso per somma di ammonizioni con evidente compromissione della regolarità della gara di cui il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello RIGETTA il reclamo della A.S.D. INFERNOTTO CALCIO, confermando la decisione del Giudice Sportivo di mandare a ripetere l’intera gara. Dispone l’addebito a carico della reclamante della tassa di reclamo”.