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Scuole, bar, ristoranti, cinema, palestre, sport: cosa cambia con il nuovo DPCM

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Giuseppe Conte

Nuova pesante stretta del Governo per il contenimento del Coronavirus: il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il DPCM del 24 ottobre, dopo una lunga giornata di confronto (e scontro) con le Regioni. Da domani, lunedì 26 ottobre, al prossimo 24 novembre, previste chiusure e limitazioni su attività commerciali, di ristorazione, luoghi di cultura e svago, sport. Atteso un decreto di ristoro per le attività colpite, di circa 1,5-2 miliardi di euro.

PARCHI DIVERTIMENTO – Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento: è contentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aprte, con l’ausilio di operatori chi affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza. L’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del diviato di assembramento,

ATTIVITA’ SPORTIVA o MOTORIA – Consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza

COMPETIZIONI SPORTIVE – Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato: restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi a porte chiusem nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli.

Restano sospese, come da precedente DPCM le attività sportive dilettantistiche di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonchè tutte le gare, competizioni e attività connesse, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

PALESTRE, PISCINE E CENTRI BENESSERE – Sospese le attivitò di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonchè centri culturali sociali e ricreativi. Ferma restando la sospensione delle attività di palestre e piscine, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonchè quelle dei centri di addestramento.

SALE GIOCHI – Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

CINEMA E TEATRI – Sospesi gli spettacolo aperti al pubblico in sale teatri, sale da concerto, cinema e in altri spazi, anche all’aperto

SALE DA BALLO E DISCOTECHE – Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso

FESTE – Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civile e religiose. Per le abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenze.

FIERE – Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

CONVEGNI – Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si devono svolgere nel rispetto dei protocolli e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

LUOGHI DI CULTO E MUSEI – L’accesso ai luoghi di culto, musei, istituti e luoghi della cultura è permesso seguendo i protocolli e linee guida per evitare gli assembramenti e mantenere il distanziamento. Le funzioni religiose si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti.

SCUOLE – Mantenuta la didattica in presenza per scuole dell’infanzia, elementari e medie. Didattica a distanza per almeno il 75% delle attività delle scuole superiori (scuole secondarie di secondo grado), modulando la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9. Restano sospesi i viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscire didattiche.

Le Università predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriciolari in presenza e a distanza, in funzione delle esigenze formative.

ATTIVITA’ COMMERCIALI – Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale, gli ingressi vengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario dell’acquisto dei beni.

RISTORAZIONE – Le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 alle 18: il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone al tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive; consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle 14 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e aeroporti

SERVIZI ALLA PERSONA – Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica.

IMPIANTI SCIISTICI – Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici: gli stessi potranno essere utilizzati sono da parte di atleti professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e dalle rispettive federazioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato Tecnico Scientifico.

In allegato il DPCM completo

DPCM 24 ottobre 2020