Non c’è pace per il Cuneo Calcio: 13.500 euro di multa, inibiti Becchio e Lamanna

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Non sembra esserci pace per l’AC Cuneo 1905 che continua a pagare lo scotto di una stagione, possiamo dirlo, tragica sportivamente e non. L’ultima pessima notizia arriva dal Tribunale Federale Nazionale che ha multato per 13.500 euro il club biancorosso e punito l’Amministratore Unico Oscar Becchio ed l’azionista di maggioranza Roberto Lamanna “Per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C),
paragrafo VII), delle NOIF; per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31/03/2019, l’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2018. – si legge nel comunicato della FIGC – In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1 del vigente CGS (nota n.
13557/1191 pf18-19/GP/GC/blp del 29.5.2019); per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo II), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31/03/2019, la relazione semestrale al 31/12/2018. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma
1, del vigente CGS (nota n. 13558/1192 pf18-19/GP/GC/blp del 29.5.2019); per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C),
paragrafo VI), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31/03/2019, l’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2018, nonché l’indicatore di indebitamento e l’indicatore di costo del lavoro allargato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS (nota n. 13559/1193 pf18- 19/GP/GC/blp del 29.5.2019)”.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, ha quindi inflitto le seguenti sanzioni: per Oscar Becchio, “anche in considerazione della accertata recidiva” tre mesi e quindici giorni di inibizione; per Roberto Lamanna due mesi di inibizione; per la società AC Cuneo 1905 Srl, anche in considerazione della accertata recidiva, un’ammenda di € 13.500,00.

Un altro macigno quindi per la società di Corso Monviso, sulla quale continuano ad allungarsi nuvole nerissime: ancora nulla trapela sul futuro societario, con un’iscrizione in Serie D per nulla scontata e con una squadra tutta da costruire con il mese di luglio alle porte.

Di seguito è possibile leggere le motivazioni per esteso del Tribunale Federale:

Comunicato FIGC Tribunale Federale