Juniores Regionale: Virtus Mondovì-Revello, respinto il ricordo monregalese

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E’ stato respinto il ricorso presentato dalla Virtus Mondovì per annullare le decisioni del Giudice Sportivo a seguito dei fatti accaduti nel match contro il Revello (Juniores Regionali, per i dettagli CLICCA QUI): la richiesta dei monregalesi, i quali puntavano alla ripetizione della gara, è stata rigettata dalla Disciplinare che ha quindi confermato la sconfitta 3-0 a tavolino, le squalifiche e la sanzione pecuniaria ai danni dei grigiorossi.

Ecco le motivazioni:

 

Reclamo della U.S.D. VIRTUS MONDOVI’ CARASSONESE avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 27 del 22.10.2015, con i quali venivano comminati la sanzione della perdita della gara e  dell’ammenda di € 150,00 (gara Mondovì / Revello del 17.10.2015, valida per il campionato Juniores Girone G)

 

Con il reclamo in oggetto, la società U.S.D. VIRTUS MONDOVI’ CARASSONESE impugna le decisioni indicate in epigrafe, richiedendo disporsi la ripetizione della gara e l’annullamento della sanzione in base ad una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto risultante dal referto arbitrale.
In particolare la reclamante contesta il fatto che i propri tesserati avrebbero posto in essere comportamenti scorretti e/o comunque rivolto epiteti ingiuriosi nei riguardi del direttore di gara, adducendo al contrario un comportamento non consono da parte di quest’ultimo, il quale addirittura avrebbe aperto il cancello di accesso al terreno di gioco, sino a quel momento chiuso, per recarsi ad affrontare un tifoso che lo contestava; a sostegno di tali assunti allega una serie di dichiarazioni rilasciate da soggetti che avrebbero assistito ai fatti, i quali riportavano una situazione ben diversa da quella risultante dalla lettura del rapporto arbitrale.
La ricorrente per tali ragioni lamenta l’errata applicazione dell’art. 17 comma 1 CGS, in quanto conseguente ad un errore del direttore di gara, che non avrebbe fatto corretta applicazione delle regole 3, 5 e 7 del Regolamento di gioco nel disporre la conclusione anticipata della gara; tali circostanze troverebbero conferma anche nel fatto che l’arbitro avrebbe lasciato il terreno di gioco e quindi l’impianto sportivo in assoluta tranquillità e senza rischi per la sua incolumità personale.

 

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo e gli allegati ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, esprime le seguenti considerazioni. Il supplemento di rapporto arbitrale riporta in modo inequivoco che l’arbitro, al 39° del secondo tempo, decretava la ripetizione di un calcio di rigore in favore del Revello per una irregolarità nella sua esecuzione; a quel punto veniva circondato da alcuni giocatori della Virtus Mondovì che lo
contestavano, insultavano e minacciavano ed impedivano la ripresa del gioco. Il direttore di gara alla luce di tale situazione riteneva di dover espellere altri due giocatori della Virtus Mondovì (i sigg.ri De Carolis e Scaringi); tuttavia, tenuto conto del fatto che erano già state in precedenza comminate tre espulsioni e che la Virtus Mondovì si sarebbe quindi venuta a trovare con un numero di giocatori insufficiente per poter proseguire la gara, temendo altresì per la propria incolumità personale si asteneva dall’espellere tali giocatori e decretava la fine anticipata della gara.

 

Come noto, ai sensi dell’art. 35 CGS il rapporto arbitrale costituisce fonte di piena prova per gli organi della Giustizia Sportiva circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; codesta Corte non può pertanto attribuire alcun valore probatorio a dichiarazioni e/o deposizioni testimoniali in aperto contrasto con le risultanze ufficiali di gara, allorquando come nel caso di specie dall’esame delle stesse non si evinca alcuna ragione per doverle disattendere. Se è così, si ritiene che il Giudice Sportivo abbia fatto buon governo del disposto dell’art. 17 comma 1 C.G.S., anche in considerazione del fatto che, in base all’interpretazione univoca della regola n. 5
del Regolamento di gioco, l’arbitro deve astenersi dal far proseguire la gara e può decretarne la sospensione anticipata (od addirittura farla proseguire soltanto pro-forma), quando si verifichino fatti o situazioni che appaiono pregiudizievoli per la propria incolumità o comunque per l’ordine pubblico; la mancata formale espulsione dei giocatori De Carolis e Scaringi, in base a quanto riferito dall’arbitro, è del tutto legittima, in considerazione della situazione di pericolo per la sua incolumità venutasi a creare in conseguenza del comportamento dei giocatori della Virtus Mondovì, ma non esclude la legittimità del provvedimento di sospensione della gara, oltre che per il sopravvenire della situazione di pericolo, anche per il venire meno del numero minimo dei giocatori che sarebbe
conseguito dall’aver potuto comminare in tranquillità gli ulteriori provvedimenti di espulsione. Il Giudice Sportivo ha tenuto conto di tali circostanze ed infatti ha assunto i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei sigg.ri De Carolis e Scaringi inserendo gli stessi nell’elenco dei giocatori (soltanto formalmente) non espulsi dal campo.

 

In tale situazione, pienamente legittima e condivisibile appare la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato alla reclamante la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, la stessa appare pienamente giustificata anche solo in ragione del comportamento tenuto dai tesserati della Virtus Mondovì; peraltro, in considerazione della situazione, appare francamente poco credibile che il cancello di accesso al terreno di gioco sia stato aperto dal direttore di gara per recarsi a discutere con un tifoso. 

 

Per tali motivi la Commissione Disciplinare RESPINGE Il reclamo della U.S.D. VIRTUS MONDOVI’ CARASSONESE, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.