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Cdt e Bookmaker, facciamo chiarezza

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La posizione di SKS365 in merito alla recente operazione della Guardia di Finanza

Mercoledì 23 luglio 2014 – 18.15

Riceviamo e pubblichiamo la replica della società SKS365 Group GmbH, titolare del marchio PlanetWin365, in merito ad una notizia pubblicata dal nostro sito nei giorni scorsi.

“SKS365 Group GmbH, titolare del marchio PlanetWin365, ritiene che il comunicato emesso nella giornata di oggi dalla Guardia di Finanza di Mondovì, e ripreso da diverse testate locali, riporti considerazioni parziali e lesive dell’immagine sia dell’azienda che del CTD ad essa commercialmente collegato.

 

Riteniamo prima di tutto fondamentale ribadire, ancora una volta, come esista una differenza profonda e fondamentale tra l’attività del bookmaker SKS365 Group, attivo in virtù di una regolare concessione austriaca, e il CTD, libera attività imprenditoriale impegnata nel mettere a disposizione dell’utente un percorso telematico utile a offrire i servizi a marchio PlanetWin365.

 

I CTD, che come detto rappresentano attività imprenditoriali completamente indipendenti da PlanetWin365, operano con il fine ultimo di mettere a disposizione dell’utenza un percorso telematico utile a favorire l’incontro tra domanda e offerta. Non accettano scommesse, non effettuano alcun tipo di intermediazione. L’accettazione, e il conseguente rischio imprenditoriale, sono completamente a carico di PlanetWin365.

 

I CTD commercialmente collegati a PlanetWin365 hanno aderito alla normativa antiriciclaggio ancor prima delle agenzie “.it”, ricoprendo un ruolo fondamentale nella denuncia degli episodi collegati al calcio scommesse. Un ruolo così importante da meritare un invito ufficiale, da parte dell’Avvocatura della CGE, a riconoscere anche in Italia i CTD come unico vero e fondamentale presidio per il contrasto al gioco illegale.

 

Tre bandi di gara consecutivi, dal 1998 in poi, sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. sentenze Placanica, Gambelli, Biasci). Tre bandi che hanno sempre difeso con forza le posizioni di dominio commerciale di alcuni specifici operatori italiani, escludendo o limitando le possibilità di ingresso e affermazione sul mercato degli operatori esteri. Per quanto riguarda il canone, in particolare, sarebbe bene ricordare come l’Erario, a distanza di un decennio, sia ancora in attesa del pagamento dei famosi “minimi garantiti”, dovuti dai concessionari sulla base delle previsioni di incasso. Importi mai corrisposti!
Il titolare del CTD non era impegnato in alcuna attività illecita, considerando come avesse richiesto la concessione dell’art. 88 TULPS alla competente Questura e come l’attività fosse assolutamente visibile e riconoscibile.

 

SKS365 Group GmbH invita infine a una riflessione utile all’intero mondo del gioco. E’ ancora oggi possibile invocare un controllo diretto dello stato nell’amministrazione del gioco in virtù di una presunta limitazione dell’offerta? La UE ha più volte riconosciuto ai singoli stati la possibilità di legiferare e regolamentare il mercato del gioco, ma solo con il riconoscibile e chiaro obiettivo di limitare l’offerta del gioco per motivi di ordine pubblico.

 

Principi stridenti con quanto avvenuto in Italia, patria del gioco di stato mascherato da Superenalotto, Gratti&Vinci venduti nelle aree di servizio autostradali, VLT capaci di accettare 500€ a singola giocata, sale slot, casinò elettronici, betting Exchange e tante altre forme di gioco.

 

In fondo basta un semplice dato commerciale per far comprendere il differente approccio al mercato. In un CTD collegato a PlanetWin365 l’importo minimo per una scommessa corrisponde a 0,10€. In un’agenzia “di stato” l’importo sale a 0,50€. Quale sarebbe il gioco responsabile?

SKS365 Group”

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