sabato, 19 maggio 2012|

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Legge di stabilità 2011

Approvato dalla Camera dei Deputati, nella seduta di sabato 12 novembre, il maxiemendamento del Governo al disegno di legge di Stabilità per l’anno 2012. Tra le misure più importanti che riguardano il mondo delle imprese si segnalano importanti novità in arrivo in materia di: apprendistato con il riconoscimento di uno sgravio contributivo nella misura del 100% per i primi 3 anni di lavoro; controllo legale dei conti con la riduzione del numero dei revisori contabili nei collegi sindacali e la riduzione delle imprese tenute all’obbligo; bilancio con la possibilità di redigere un bilancio super sintetico per le società a responsabilità limitata senza revisori contabili; tenuta della contabilità con la previsione che nel caso in cui il professionista o l’impresa in contabilità semplificata esegua incassi e pagamenti interamente tracciabili, potrà sostituire la tenuta della contabilità con gli estratti di conto corrente bancario; costituzione di SRL che potranno essere avviate con semplice scrittura privata e non più con atto pubblico. Ecco di seguito alcune delle novità:

PENSIONI: INNALZAMENTO A 67 ANNI DELL’ETÀ PENSIONABILE

Con riferimento alle pensioni di vecchiaia, viene previsto che tali trattamenti pensionistici possono essere liquidati, a decorrere dal 2026, solo i soggetti (uomini o donne) abbiano un’età pari o superiore a 67 anni.

LAVORO E PREVIDENZA

In materia di lavoro e previdenza viene previsto:

  • lo sgravio contributivo integrale per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1° gennaio 2012-31 dicembre 2016, per i primi 3 anni del contratto, con riferimento alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, limitatamente ai casi in cui il datore abbia un numero di dipendenti pari o inferiore a nove restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo;
  • l’incremento di un punto percentuale dei contributi dovuti alla gestione separata INPS che passa dal 26,72 al 27,72%;
  • la modifica della procedura per l’individuazione delle lavoratrici rientranti nell’ambito di applicazione del contratto di inserimento;
  • la modifica della disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale mediante:

a) la soppressione delle norme che l’ammissibilità delle c.d. "clausole flessibili o elastiche", alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva;

b) la riduzione da 5 a 2 giorni lavorativi del periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica;

c) l’eliminazione della condizione che l’accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sia convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio;

  • l’introduzione di alcune misure intese a favorire il ricorso al telelavoro, anche con specifico riferimento ai disabili e ai lavoratori in mobilità;
  • la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi (la cui proroga confermata dall’art. 5, commi 10 e 11);
  • alcune modifiche alla disciplina dell’imposta sostitutiva per incrementi della produttività (in particolare, le regioni possono prevedere sgravi si fini IRAP);
  • la soppressione del libretto personale per i lavoratori ENPALS.

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

Per l’anno 2012 e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Vengono inoltre prorogati a tutto il 2012 molti strumenti di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali in deroga e misure sperimentali) già oggetto di proroga, nel 2011, da parte della legge Finanziaria dello scorso anno.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI In materia di società di capitali viene previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012, le S.r.l. che non hanno nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.

Infine, viene riformato il collegio sindacale prevedendo che:

  • nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza ossia il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
  • nelle S.r.l. l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un revisore o di un sindaco anziché di un collegio sindacale come attualmente previsto;
  • per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro, lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA Per i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili è prevista la facoltà di sostituire la tenuta delle scritture contabili con gli estratti conto bancari. Viene inoltre precisato che i nuovi limiti di accesso al regime contabile semplificato, fissati in 400.000 euro per chi effettua prestazioni di servizi e 700.000 per le altre attività valgono anche ai fini della liquidazione trimestrale IVA.

COOPERATIVE - SEMPLIFICAZIONI

Nel caso in cui vengano introdotte nuove norme che incidono, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli.

SEMPLIFICAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Snellita la procedura per le certificazioni rilasciate dalla PA relativamente a stati, qualità personali e fatti: esse possono valere solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con la pubblica amministrazione i certificati e gli atti di notorietà devono essere sostituiti dalle relative dichiarazioni sostitutive. Pertanto, sulle certificazioni rilasciate a soggetti privati va apposta una dicitura che ne esclude l’utilizzo nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi. Le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile valgono anche oltre i termini di validità - nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. La PA ha l’obbligo di acquisire i dati di cui necessita direttamente dagli enti che ne sono in possesso, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero di accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.

ASSICURAZIONI RC AUTO - CONTROLLI

Vengono introdotte nuove norme sulla verifica dell’esistenza della copertura assicurativa obbligatoria dei veicoli effettuata dagli organi accertatori. A tal fine, si dispone che l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo possa essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati delle polizze assicurative con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature gestiti dalle forze dell’ordine (tutor, autovelox, varchi di controllo delle ZTL, etc.).

CAF, INTERMEDIARI ABILITATI E BANCHE - RIMODULAZIONE DEI COMPENSI A partire dal 2012, il compenso per l’attività di assistenza fiscale fornita dai CAF o dai professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) viene fissato in misura pari a 14 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa (importo aumentato a 26 euro se si tratta di modello 730 congiunto). Inoltre, la possibilità di ottenere un compenso in misura doppia nel caso di dichiarazione rimane solo per i sostituti d’imposta (infatti, per i CAF e gli intermediari la nuova disposizione fissa l’importo dovuto in tal caso).

RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI, SOCIETÀ PROFESSIONALI E TARIFFE Viene introdotta la possibilità, per i professionisti, di costituire società sia di persone che di capitali per l’esercizio di attività professionali regolamentate, il cui atto costitutivo deve prevedere:

a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;

b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri UE, purché in possesso del titolo di studio abilitante;

c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Inoltre, occorre che:

  • la denominazione sociale, in qualunque modo formata, contenga l’indicazione di società tra professionisti;
  • la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;
  • i professionisti soci siano tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, mentre la società sia soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulta iscritta;
  • la società tra professionisti possa essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali. Infine, viene completamente eliminato l’obbligo di utilizzare le tariffe professionali nella fissazione del compenso.