sabato, 19 maggio 2012|

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La commissione tributaria provinciale

Il direttore, dottor Angelo Lamberti, spiega ai lettori di “IDEA” compiti e funzioni di questo vero e proprio tribunale in tema di fisco.

Quando si parla di Erario e di tasse spesso ci si trova di fronte a convinzioni errate, o quanto meno confuse, in merito a ruoli e compiti attribuiti alle varie componenti del sistema fiscale italiano. Forse fra gli organismi statali meno noti al grande pubblico, ma ciò non di meno incaricati di un compito basilare, vi sono le commissioni tributarie. Grazie alla gentile disponibilità del dottor Angelo Lamberti, direttore della Commissione tributaria di Cuneo, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Qual è la funzione delle commissioni tributarie? «Quando si parla di commissioni tributarie, nell’opinione comune si pensa subito a uffici dello Stato che svolgono attività di accertamento e controlli fiscali nei confronti dei contribuenti. Un’attività che, peraltro, neli ultimi tempi sembra essere tornata di moda per contribuire a sollevare le sorti del bilancio statale messo in crisi dalla speculazione internazionale. In realtà, a differenza di quanto erroneamente creduto, la vera e propria lotta all’evasione fiscale è posta in essere dalle agenzie fi­scali, mentre le commissioni tributarie provinciali e regionali, a seconda che giudichino rispettivamente in primo o in secondo grado, sono organi giurisdizionali, ossia tribunali tributari». Quindi siamo nel campo della magistratura?

«Allo stesso modo degli uffici giudiziari dove si amministra la giustizia civile, penale e amministrativa, le commissioni tributarie sono organizzate in uffici di segreteria e collegi giudicanti composti da giudici tributari. Sotto questo profilo, se si considera che la competenza per materia delle commissioni tributarie riguarda tutte le controversie che hanno per oggetto tributi di ogni genere e specie comunque denominati, e che l’attività delle commissioni ha la finalità di rendere giustizia a tutti i contribuenti che, essendo destinatari di una pretesa erariale, intendono instaurare un contenzioso con l’ente impositore, si può affermare che questi organi di giurisdizione interessano la stragrande maggioranza dei cittadini».

Pertanto in Italia il ruolo delle commissioni tributarie si sta espandendo? «Con l’introduzione degli strumenti di controllo fiscale di massa, quali gli accertamenti tributari coefficientati, e la generalizzazione degli adempimenti fiscali che, ormai, interessano ampi strati della popolazione, l’attività delle commissioni tributarie riguarda una miriade di atti impositivi comprendente sia atti di esiguo valore, come le tasse auto, che imponenti processi verbali di verifiche fiscali eseguite nei confronti di società di capitale di grandi dimensioni». Ma come sono composte le commissioni tributarie? E i collegi giudicanti? «Il personale di segreteria delle commissioni tributarie, a cui è affidata la gestione amministrativa e contabile dell’ufficio, ma anche la gestione amministrativa dei fascicoli processuali, dipende gerarchicamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione della giustizia tributaria. Invece il personale giudicante, composto da magistrati in servizio o a riposo, avvocati, e altri professionisti che non siano incompatibili con la funzione di giudice tributario secondo i criteri stabiliti dall’articolo 8 del decreto legislativo 31.12.1992, numero 545, è amministrato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, un organo di autogoverno dei giudici tributari la cui funzione essenziale è quella di garantire l’imparzialità dei propri membri».

E la Commissione tributaria provinciale di Cuneo, in particolare? «La Commissione tributaria provinciale di Cuneo è presieduta dal dottor Vittorio Lanza, già presidente del Tribunale di Cuneo e presidente di Sezione della Corte d’appello di Torino. Il Presidente, per il funzionamento della Commissione, dispone di quattordici giudici tributari, organizzati in quattro Sezioni giurisdizionali che si riuniscono in collegi giudicanti composti da almeno tre membri, guidati da un Presidente di Sezione o da un Vicepresidente». Un punto dolentissimo del nostro Paese è costituito dalla defatigante lunghezza dei procedimenti giudiziari. Quanto dura il processo tributario? «Il processo tributario, nei casi in cui si definisce nei primi due gradi di giudizio, ossia in primo grado dinanzi alla Commissione tributaria provinciale e in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, necessita di un periodo di tempo ragionevole, di norma non superiore ai due anni, mentre, se il contenzioso prosegue dinanzi alla Corte di cassazione, i tempi si allungano in modo notevole». Com’è la situazione, a tal proposito, nella Granda? «Per quanto riguarda la Commissione tributaria provinciale di Cuneo, il numero delle controversie ordinariamente pendenti al 31 dicembre di ogni anno è valutabile in circa un migliaio, con un tempo medio di giacenza di cinquesei mesi che decorre dalla data di deposito del ricorso fino al deposito della sentenza, tenuto anche conto del periodo di so­spensione dell’attività giurisdizionale che va dal 1o agosto al 15 settembre».

Gli interventi legislativi dell’estate 2011 hanno introdotto numerose novità, vero?

«In conseguenza delle varie innovazioni legislative intervenute negli ultimi mesi (decreto legge 6.7.2011, numero 98, convertito dalla legge 15.7.2011, numero 111, e decreto legge 13.8.2011, numero 138, convertito dalla legge 14.8.2011, numero 148), la disciplina del contenzioso tributario tende ad avvicinarsi sempre di più a quella della giustizia civile. In particolare, l’introduzione del contributo unificato, già dovuto nel processo civile e amministrativo, prevede il pagamento dello stesso per ogni grado di giudizio del processo tributario in sostituzione dell’imposta di bollo non più dovuta. Inoltre i difensori tributari devono inserire nell’atto introduttivo del giudizio l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), il numero di fax, oltre al codice fiscale della parte e, soprattutto, devono riportare in calce al ricorso un’apposita dichiarazione contenente il valore della controversia. L’omissione di quest’ultima indicazione prevede l’applicazione aggiuntiva di un contributo unificato dell’importo di 1.500 euro. Un’altra significativa novità introdotta dal legislatore è costituita dall’obbligo, posto a carico dei ricorrenti per ottenere l’iscrizione nel registro generale (Rgr) dei ricorsi presentati presso le Commissioni tributarie dal 17 settembre 2011, di depositare contestualmente al ricorso la nota di iscrizione a ruolo da compilare sugli appositi modelli, in distribuzione presso il frontoffice della Commissione tributaria provinciale, in via Giovanni Battista Bongioanni 32 (tel. 0171-634492), a Cuneo, o scaricabili dai siti internet o intranet del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze».