sabato, 19 maggio 2012|

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CONTRUBUENTI MINIMI 2012: ecco i provvedimenti attuativi

Con due distinti Provvedimenti datati 22 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate detta le regole per la corretta applicazione:

del nuovo regime fiscale dei minimi previsto dalla “Manovra Correttiva”

del regime contabile agevolato riservato a coloro che dal 2012 non possiedono le caratteristiche per poter accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio, ma presentano quelle che gli consentivano di essere considerato un “minimo” anche potenziale o avevano optato per il regime delle nuove iniziative produttive.

Caratteristiche del nuovo regime dei MINIMI in vigore dal 2012 Il nuovo regime contabile – in vigore dal periodo d’imposta 2012 ha le seguenti caratteristiche:

  • riguarda esclusivamente persone fisiche che:
  • iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo;
  • hanno iniziato un’attività d’impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008;
  • ha durata di 5 anni a partire dall’inizio dell’attività, con un’eccezione per chi non ha ancora compiuto il 35esimo anno di età: per questi soggetti la durata del nuovo regime contabile potrà andare anche oltre i 5 anni e fino al compimento del 35esimo anno di età.

Condizioni per potervi rientrare nel nuovo regime dei MINIMI Per poter applicare il nuovo regime sono previsti requisiti specifici di “novità” ossia:

  1. non aver esercitato un’attività d’impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività;
  2. l’attività da esercitare non deve costituire in alcun modo prosecuzione di un’altra attività precedente svolta quale dipendente o autonomo, con esclusione del periodo di pratica professionale;
  3. in caso di prosecuzione di attività d’impresa esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a 30 mila euro.

Quanto alla prosecuzione di un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha disposto che tale condizione non opera qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

Agevolazioni previste dal nuovo regime dei MINIMI

Il nuovo regime, richiamando di fatto la medesima normativa prevista per i “minimi”, conferma le medesime agevolazioni per essi previste ed in particolare:

  • no addebito Iva su operazioni attive;
  • no diritto alla detrazione su operazioni passive;
  • obbligo di applicazione del reverse charge con obbligo di versamento dell’Iva;
  • esonero da obblighi registrazione, tenuta scritture contabili e dichiarazioni;
  • obbligo di numerazione, conservazione fatture acquisto e bollette doganali;
  • certificazione corrispettivi;
  • obbligo Intrastat;
  • esonero elenchi cli-for (oggi “speso metro”);
  • esonero da comunicazione operazioni black-list;
  • determinazione del reddito d’impresa/lavoro autonomo con applicazione criterio di cassa;
  • esclusione da studi di settore e parametri;
  • esclusione da Irap. Ma la vera novità, che rende il nuovo regime ancor più appetibile di quello che va di fatto a sostituire è l’assoggettamento del reddito d’impresa/lavoro autonomo ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5%.

Come emettere la fattura

I ricavi e i compensi relativi al reddito d’impresa, arte o professione oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. I contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione (dicitura in fattura per chi è tenuto ad emetterla) dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Il regime contabile AGEVOLATO previsto per i “vecchi minimi”

Chi nel 2012 presenta i requisiti previsti per l’applicazione del regime dei “vecchi minimi” (abrogato) ma non possiede i requisiti aggiuntivi previsti per l’applicazione del nuovo regime, è destinatario ad un regime contabile agevolato che costituisce il regime naturale del contribuente. Per il 2012, quindi, si renderà in ogni caso necessaria una verifica circa i requisiti posseduti da tali soggetti al fine di poter valutare il corretto regime naturale applicabile e l’eventuale opzione per il regime ordinario, secondo modalità di cui si dirà oltre.

Chi rientra nel regime contabile agevolato gode delle seguenti semplificazioni:

  • esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
  • esonero dalle liquidazioni e dei versamenti periodici Iva (compreso l’acconto Iva);
  • esonero dal versamento dell’Irap e dalla relativa dichiarazione.

A fronte di tali esoneri vengono meno, tuttavia, le agevolazioni più consistenti e cioè il non assoggettamento ad Iva delle prestazioni e l’assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva. Tali soggetti, infatti, dovranno assoggettare il reddito alle aliquote Irpef progressive a scaglioni, assoggettare ad Iva le operazioni attive ancorché con versamento annuale in unica soluzione. Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che i contribuenti che applicano il regime contabile agevolato sono soggetti agli studi di settore e sono quindi tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei relativi dati.

I contribuenti che rientrano naturalmente nel regime contabile agevolato possono optare per l’applicazione del regime contabile ordinario. Tale opzione è vincolante per un triennio, va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata, e alla sua scadenza si protrae di anno in anno fino a quanto permane la concreta applicazione della scelta operata. Il regime contabile agevolato, oltre che per opzione, cessa automaticamente di avere applicazione quando vengono meno le condizioni previste per la sua fruizione (requisiti e cause di esclusione del regime dei vecchi minimi).