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BANDO per l’attribuzione di contributi per il pagamento del canone di affitto anno 2010

BANDO per l’attribuzione di contributi per il pagamento del canone di affitto anno 2010 (art. 11 L. 431/98 e s.m.i., L.R. 6/2000 s.m.i.) (D.G.R. 19-3207 del 30 dicembre 2011).

A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO ? A tutti coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, necessitano di un sostegno economico per il pagamento del canone di affitto dell’alloggio sostenuto nell’anno 2010.

CHI PUO’ FARE DOMANDA ? Possono fare domanda i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato, relativo all’anno 2010 che appartengano alle seguenti categorie di cittadini:
- titolari di pensione;
- lavoratori dipendenti e assimilati;
- soggetti appartenenti a nucleo familiare, con almeno 3 figli a carico, monoreddito;
- soggetti con invalidità pari o superiore al 67%;
- lavoratori che siano stati sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento nell’anno 2010; I richiedenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) abbiano fruito di un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all’importo fissato per l’anno 2010, pari a complessivi euro 11.996,40 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 20%;
-  I redditi da considerare sono quelli complessivi, relativi all’anno 2010, fiscalmente imponibili, ai sensi della normativa fiscale vigente, del nucleo familiare diminuiti, di €. 516,46 per ogni figlio a carico convivente con il richiedente e appartenente al nucleo familiare. Per la definizione di figlio a carico si rinvia alle norme fiscali in vigore.
-  Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione sul B.U. n. 1 della Regione Piemonte della D.G.R. n. 19-3207 del 30 dicembre 2011, ossia 5 gennaio 2012.
-  I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti per l’anno 2010, i cui importi - eventualmente aggiornati secondo indici quali l’ISTAT - risultano dal contratto (o da più contratti di locazione), regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell’eventuale morosità.

2) siano intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato. Ai sensi del comma 6 dell’art. 13 della legge n. 431/98, i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso;

3) siano cittadini italiani o di Stati appartenenti all’Unione Europea, e cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento regionale sul B.U. della Regione Piemonte siano residenti da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Piemonte.

CHI E’ ESCLUS0 ? Non possono accedere al fondo, oltre a coloro che non possiedono i requisiti sopra descritti: - i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10; - gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale; - i conduttori di alloggi beneficiari di contributi ricevuti tramite l’Agenzia Sociale “A.So.Lo.”;
-  i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale; - i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza;
-  è inoltre causa di esclusione dall’accesso al fondo la titolarità, da parte del richiedente e di qualsiasi altro componente del nucleo familiare di diritti parziali di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione , la cui somma corrisponda alla titolarità esclusiva, su uno stesso immobile di categoria catastale A3, ubicato sul territorio della provincia di residenza;
-  Non possono accedere al Fondo sostegno locazione i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, se non sono residenti in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni, con riferimento alla data del 5 gennaio 2012.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda deve essere presentata mediante la compilazione dell’apposito modulo, a disposizione sia presso lo Sportello del Cittadino del Comune sia presso l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune dove il richiedente aveva la residenza alla data del 5 gennaio 2012. Essa va presentata esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo - Palazzo Municipale, via Roma, 91 - I piano,

entro e non oltre mercoledì 22 FEBBRAIO 2012 ore 13,45

Per le domande inoltrate con lettera raccomandata farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Si rende noto inoltre che:
-  in caso si siano percepiti altri contributi per la locazione relativi all’anno 2010 da Enti Locali, associazioni, fondazioni, o altri organismi indicare l’importo del beneficio che verrà detratto dal contributo (Non sono da indicare i contributi erogati dalla Regione Piemonte);
-  non si possono ottenere contributi per il sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali, box auto, ad alloggi adibiti ad uso non abitativo, nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall’abitazione;
-  in fase di erogazione del contributo, qualora il beneficiario risulti irreperibile, gli uffici comunali con lettera raccomandata A/R all’indirizzo comunicato nella domanda di contributo, fissano un termine massimo di 3 mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l’importo non erogato alla Regione;
-  in caso di decesso del richiedente, il contributo potrà essere erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del 5 gennaio 2012.
-  La Regione Piemonte non erogherà contributi inferiori alla soglia minima di €. 100,00.